Page 10 - condizioni generali di trsporto Caponio
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Qualora la notifica di cui sopra sia stata inoltrata a terzi (agenti di viaggio o operatori turistici), questi
         dovranno trasmettere quanto prima, nel normale orario di lavoro, l'informazione all'Azienda per consentire a
         quest'ultima di adempiere.
         Qualora a una persona con disabilità o a mobilità ridotta, in possesso di una prenotazione o di un biglietto,
         che abbia notificato le proprie esigenze di assistenza venga rifiutato il permesso di salire a  bordo, e
         all'eventuale accompagnatore qualora ne abbia diritto, l'Azienda darà la possibilità di scegliere tra:

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         a) il diritto al rimborso e,  se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato  nel
         contratto di trasporto, non appena possibile; e tranne quando non è praticabile, il proseguimento del viaggio
         o il reinstradamento con servizi di trasporto alternativi ragionevoli fino alla destinazione indicata nel contratto
         di trasporto.
         Nelle stazioni designate dal Ministero, l'Azienda, nell'ambito delle proprie competenze, presta gratuitamente
                                    •
          assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta garantendo l'assistenza e le misure necessarie  per
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          consentire  alle persone con  disabilità  e alle persone  a  mobilità  ridotta di viaggiare  in sicurezza.
          A bordo dei propri autobus l'Azienda presta l'assistenza necessaria per consentire alle persone con disabilità e
          alle persone a mobilità ridotta di ottenere le informazioni  essenziali relative al viaggio in formati accessibili,
          qualora  richieste, e salire e scendere durante le  pause di un viaggio, solo se è disponibile  a  bordo altro
          personale oltre al conducente.



         1    La norma prevede che la mancata notifica non incida sul diritto al rimborso del denaro pagato per il biglietto. Si
             è concordato nell'omettere tale previsione.

         2   Il Regolamento elenca le attività che costituiscono assistenza che il vettore deve garantire (cfr. allegato del Reg.
             181).

          4.4  Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità

         In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, l'Azienda
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         provvede a risarcire il passeggero nella misura opportuna  prevista  dalla legge Qualora necessario, l'Azienda
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         compie ogni  sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea e, ove
         possibile, aventi simili caratteristiche tecniche e funzionali a quelli perduti o danneggiati.
         Per i servizi di linea interregionali di competenza statale è previsto il risarcimento (pari al costo della riparazione
         o sostituzione) da parte di Soc. Marino s.r.l. in caso di perdita o danneggiamento di attrezzature per la mobilità
         (sedie a rotelle e altri dispositivi di assistenza) ascrivibili al vettore. Se necessario, il vettore si adopera nei limiti del
         possibile per sostituire temporaneamente la perdita o l’attrezzatura per la mobilità perduta o danneggiata.

         3  Il Regolamento prevede il risarcimento sia "in  misura pari al costo della sostituzione o della riparazione
          dell'attrezzatura o dei dispositivi perduti o danneggiati". Si è concordato nel sintetizzare la previsione.



         ART. 5 NORME COMPORTAMENTALI E RESPONSABILITA' DEL PASSEGGERO

         Il cliente è chiamato a collaborare con l'Azienda per la sicurezza del viaggio ed il miglioramento della qualità
         del servizio, rispettando le disposizioni in vigore per l'accesso ai mezzi e alle strutture. L'utenza che fruisce dei
         servizi erogati dall'Azienda è obbligata a tenere una condotta, per sé e per gli altri, improntata alle regole
         della buona educazione attenendosi alle norme di condotta generale di seguito riportate.
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